Sede/Statuto

La sede legale dell'Associazione Mosaico è in:
Via S. Rocco, 12
25080 - Soiano del Lago (BS)

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STATUTO


TITOLO I. Disposizioni generali

Art. 1 Costituzione
E’ costituita a tempo indeterminato l’Associazione di promozione sociale denominata “Mosaico” con sede in Soiano del Lago (BS).
L’Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.

Art. 2 Finalità
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e si prefigge di:
  • promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne nel campo culturale, sociale, politico e artistico anche con spettacoli, mostre e altre manifestazioni artistiche/culturali;
  • favorire la riflessione, il confronto e lo sviluppo culturale delle associate in ogni forma e settore, coordinando e organizzando ricerche, studi, viaggi, incontri, dibattiti e corsi di formazione;
  • aggiornare e potenziare l’informazione da una prospettiva femminile delle problematiche sociali;
  • formare gruppi di lavoro, non limitati ai soli soci, su temi (culturali, ambientali, politici, economici, socio-religiosi ecc.) ritenuti dall’Associazione meritevoli di attenzione, approfondimento informativo, riflessione e studio;
  • collaborare con le istituzioni, le associazioni e le organizzazioni sociali, mantenendo però la propria autonomia e la propria caratteristica di apartiticità.

TITOLO II. Aderenti

Art. 3 Ammissione/Adesione
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche, cittadine/i residenti o no, che ne facciano richiesta dichiarando di condividerne gli scopi statutari.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso.
L’ammissione a socio è subordinata:
  • all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, l’eventuale diniego deve essere motivato;
  • al versamento di una quota associativa, rinnovabile annualmente.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali sociali, nonché a partecipare alle attività sociali.
Gli associati:
  • hanno poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e godono dell’elettorato attivo e passivo;
  • hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell’Associazione e di osservare le regole dettate dalla stessa.
I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma gratuita.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 4 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
  • dimissioni volontarie tramite lettera sottoscritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
  • per decadenza, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, qualora il socio violi le norme statutarie o in presenza di altri gravi motivi.

TITOLO III. Organi

Art. 5 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo.

Art. 6 Attribuzioni degli organi statutari:
6.1 L’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i Membri aderenti che come tali risultino iscritti all’Associazione al tempo della convocazione ed è l’organo sovrano dello stesso. Ogni Membro partecipa all’Assemblea con diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un Delegato nominato dall’Assemblea.
L’Assemblea:
a) provvede alla nomina ed alla revoca dei Consiglieri;
b) approva gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione proposti dal Consiglio Direttivo;
c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
d) approva il Regolamento interno che disciplina lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
e) approva il Bilancio Annuale, delibera sulla destinazione del patrimonio sociale durante la vita dell’Associazione stessa e stabilisce l’importo della quota associativa.
f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio a fini di utilità sociale.
6.1.1 Convocazione, validità e votazioni dell’Assemblea
L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno.
Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un Bilancio Preventivo e un Bilancio Consuntivo.
Durante i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile.
Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell’esercizio successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 dicembre.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ovvero tutti i soci regolamenti iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha il diritto di un voto e non è ammesso il voto per corrispondenza. L’Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti.

6.2 Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 a 9 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di 3 anni e rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario ed altre eventuali cariche che potesse ritenere necessarie. Le cariche sociali sono nominative e gratuite.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione della Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Il Consiglio delibera sulle attuazioni del programma di attività approvato dall’Assemblea. Nelle riunioni del Consiglio le delibere vengono effettuate a maggioranza semplice e sono valide con la presenza di almeno 4 Consiglieri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede. I Consiglieri non potranno esercitare cariche politiche o candidarsi per esse. In caso di incompatibilità i Consiglieri saranno sospesi fino al permanere della stessa. Dalle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l’approvazione dell’Assemblea. Inoltre decide sulle iniziative da assumere, sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali e cura l’ordinaria e la straordinaria amministrazione.

6.3 Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente:
a) dura in carica 3 anni ed è rieleggibile;
b) rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
c) convoca l’Assemblea almeno 2 volte all’anno;
d) convoca il Consiglio Direttivo;
e) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
f) assieme a 2 Consiglieri o Delegati nominati dal Consiglio Direttivo gestisce il patrimonio dell’Associazione e cura la predisposizione dei Bilanci, Consuntivo e Preventivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell’Assemblea;
g) ha per le sue prerogative potere di delega;
h) può essere revocato con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti all’Assemblea.

6.4 Vice Presidente del Consiglio Direttivo
Il Vice Presidente collabora a stretto contatto con il Presidente e lo sostituisce ogni qual volta questo sia assente o impedito all’esercizio delle proprie funzioni e in qualunque mansione venga espressamente delegato dal Presidente.

6.5 Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie ed opportune per il funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.
Redige i verbali delle riunioni, si occupa della corrispondenza dell’Associazione, tiene i libri sociali e come tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione.

TITOLO IV. Patrimonio e Bilancio

Art. 7 Risorse economiche
I mezzi finanziari sono costituiti:
  • dalle quote associative, rinnovabili annualmente, il cui importo è stabilito ogni anno dall’Assemblea;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi degli associati, di enti, di privati e di altre associazioni;
  • forme di vendita no-profit di prodotti auto-realizzati e non, allo scopo di finanziare l’Associazione.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in appositi inventari tenuti dal Segretario, depositati presso la sede dell’Associazione stessa e consultabili, su richiesta, dagli aderenti.

Art. 8 Avanzi di gestione
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V. Disposizioni finali

Art. 9 Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all’Associazione sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio che residua deve essere devoluto ad altra Associazione con analoghe finalità di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 10 Clausola compromissoria
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione, circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Art. 11 Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.